Statuto del gruppo cinofilo forlivese
(Approvato dall’Assemblea generale straordinaria del 1 aprile 2004)
Costituzione e scopi
Art. 1 – E’ costituita con sede in Forlì una Associazione non avente scopo di lucro, denominata “ gruppo cinofilo forlivese”.
Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e per potenziarne l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi.
Art. 2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra, il Gruppo Cinofilo Forlivese:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzi detti;
b) è associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (enci) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le direttive, assolvendo scrupolosamente agli incarichi che gli saranno da esso delegati sotto l’indirizzo, la vigilanza, il controllo e il potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI stesso;
c) organizza manifestazioni cinofile (esposizioni e prove di lavoro), convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico, direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con le Società specializzate di razza da questo riconosciute, con gli altri Gruppi cinofili oppure con altri Enti, anch’essi interessati alla promozione della cinofilia, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nei modi e nelle forme da questo stabilite;
d) fornisce all’ENCI supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale.
Soci
Art. 3 – Possono essere Soci del Gruppo Cinofilo Forlivese tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell’allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
Art. 4 – I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti del Gruppo ed in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultimo, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci Sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio.
Il Consiglio potrà nominare Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della Cinofilia; ai Soci Onorari non spetta diritto di voto in Assemblea e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.
Tutte le categorie di Soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità del rapporto tra l’Associazione ed i propri Soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
Art. 5 – Per far parte in qualità di Socio della Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente.
In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente, che ha cura di portare la questione all’attenzione dell’Assemblea, nella prima riunione utile, per la decisione definitiva.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 6 – L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute al Gruppo dai Soci.
La quota annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, nè rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.
Art. 7 – L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 Ottobre.
Art. 8 – La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al I° marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio. Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta a tutti Soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.
Organi Sociali
Art. 10 – Sono organi del Gruppo Cinofilo Forlivese:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo composto da 9 Consiglieri eletti dall’Assemblea;
c) il Presidente;
d) il Comitato Probiviri;
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti.
Fra gli organi sociali possono figurare anche uno o più comitati tecnici.
Assemblea Generale dei Soci
Art. 11 – L’Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
Ciascun Socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta; non sono ammesse più di due deleghe per persona.
Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate prima che l’Assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Non è ammesso il voto per posta.
Art. 12 – L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 13 – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in Forlì, nella sede decisa dal Consiglio Direttivo, entro il mese di Aprile, per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il Consiglio direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta o a mano ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la data della convocazione.
Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
Per quanto riguarda la sola Assemblea ordinaria, la convocazione potrà essere annunciata anche solamente mediante affissione nella bacheca della sede sociale, almeno un mese prima della data di convocazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
I Soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
Art. 14 – L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul rendiconto economico-finanziario;
d) sull’approvazione di modifiche dello Statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci previste dall’articolo 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.
Consiglio Direttivo
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo del Gruppo Cinofilo Forlivese è composto di nove Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione.
I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Se venisse a mancare invece più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.
Art. 16 – Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione dei nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovraintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.
Art. 17 – Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente, di uno o due Vicepresidenti, di un Segretario (responsabile della gestione amministrativa) e di un Tesoriere (responsabile della gestione patrimoniale).
Il Presidente e il o i Vicepresidenti devono essere eletti fra i Consiglieri; Segretario e Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorchè ricevano una remunerazione di qualunque tipo per il loro lavoro.
Art. 18 – Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritengano opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri, oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione vengono diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dai vicepresidenti oppure, qualora anche questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Il presidente
Art. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire coi poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente del Gruppo ha l’onere:
– di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
– di comunicare all’ENCI le variazioni all’Elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica da parte dell’ENCI.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario, anche non Consigliere, purché Socio.
Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.
Patrimonio e amministrazione
Art. 20 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci;
b) dagli eventuali contributi concessile da Enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provente pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 21 – L’esercizio finanziario va dal I° Gennaio al 31 Dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci, con l’approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consultivo approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente tra i Soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
Collegio sindacale o dei revisori dei conti
Art. 22 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente.
I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali debbono essere invitati.
Norme disciplinari
Art. 23 – Qualsiasi Socio è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento di attuazione, ogni altro regolamento o direttiva emanati dall’ENCI stesso, nonché le regole del buon costume e dell’onore sportivo.
Il Socio che trasgredisca a tali obblighi è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Forlivese nonché dalle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri del Gruppo; le decisioni dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Forlivese sono appellabili avanti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Il Collegio dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Forlivese è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere o di Sindaco; essi durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà, possibilmente, un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri.
Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.
In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio, che le inoltra al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncia a sua volta con Lodo scritto e motivato, dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni e dopo aver sentito il Presidente del Gruppo.
In caso di mancanze gravi, il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio procede all’attuazione del Lodo emesso dai Probiviri.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio del Gruppo Cinofilo Forlivese sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni.
In casi di particolare gravità, che comportino l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.
Il Gruppo Cinofilo Forlivese ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
Scioglimento
Art. 24 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea generale dei soci, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.
Varie
Art. 25 – Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite.
Art. 26 – Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea Generale se non dal Consiglio Direttivo, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea.
In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate a maggioranza dei presenti da una Assemblea Generale Straordinaria in cui, siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto del Gruppo Cinofilo Forlivese, prima di essere presentate al voto dell’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenere la necessaria approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Art. 27 – All’ENCI ( Ente Nazionale Cinofilia Italiana ) vengono riconosciuti poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento, gravi irregolarità, violazioni statutarie, di nominare un Commissario straordinario o “ad acta”, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI, nonché dal Regolamento di Attuazione del medesimo.
Art. 28 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di Legge ed ai principi generali del Diritto.